Obblighi fiscali per iniziare a vendere online
Quali sono gli obblighi fiscali per chi vuole vendere online?
In quali occasioni si può e non vendere online senza partita IVA?
Vediamo cosa significa vendita diretta ed indiretta e le differenze con il lavoro occasionale.
Se vuoi aprire un e-commerce devi rispettare una serie di normative fiscali
Indice
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Gli obblighi fiscali per vendere online cambiano a seconda del modello di vendita. Spesso capita di imbattersi in due acronimi riferiti alla vendita online: B2B e B2C.
Il primo (B2B) è l'abbreviativo dell'espessione “Business to Business”, ovvero il commercio tra due forme giuridiche business, come: enti pubblici, aziende, professionisti tutti prevalentemente con partita IVA.
Il secondo (B2C) corrisponde all’espressione “Business to Consumer”, ovvero ad un rapporto di commercio che accade tra una società ( in questo caso la vostra ) e un consumatore finale.
Quest'ultimo potrà essere un privato o una persona giuridica ( azienda ), l'importante è che sia l'utilizzatore finale del prodotto o servizio stesso.
Dato che questi due modelli sono da considerarsi attività nel regime fiscale e nella gestione dei corrispettivi, è interessante avere le idee chiare di quali saranno gli obblighi fiscali per vendere online.
Cosa devo fare per vendere online?
Dobbiamo fare prima un'altra premessa per capire come iniziare a vendere online, che è riferita a capire se si ha l'obbligo di apertura della partita IVA o no.
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Vendere Online senza partita IVA:
Possiamo vendere attraverso i canali web anche senza partita IVA quando l'attività è riconosciuta "occasionale", solo se si parla di servizi e non di beni materiali.
In questo caso è necessario capire quando un’attività di vendita possa essere considerata effettivamente occasionale.
Facciamo alcuni esempi per capire meglio: nel caso un lavoratore dipendente, che nel tempo libero ripara un PC del suo vicino di casa.
Qui si capisce che la prestazione è professionale e del tutto occasionale.
Un'altro esempio può però creare dei dubbi in merito: un soggetto vende oggetti su piattaforme di marketplace come Ebay o Subito.it.
In questo caso, non si parla di attività professionale, ma di un’attività di tipo commerciale, dove le prestazioni occasionali non sono applicabili.
Per quanto riguarda invece beni usati, allora non si deve adempiere ad alcun obbligo fiscale, basterà eventualmente rilasciare una ricevuta non fiscale.
La disciplina riguardante le prestazioni occasionali è stata introdotta dalla Legge n. 30/2003 (“legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro“) poi denominata “Legge Biagi” ossia il D.Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall’art 24 del D.L. n. 201/2011 c.d. “Legge Fornero“).
Tale normativa aveva introdotto le prestazioni occasionali, che si caratterizzavano essenzialmente in:
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- Compenso non superiore a €. 5.000 da ogni committente;
- Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno.
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Abrogazione nel 2015 delle attività occasionali:
Tale normativa è stata abrogata però a partire dal 25 giugno 2015, con il D.Lgs. 81/2015, ovvero uno dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act“, la legge delega per la riforma del lavoro.
Tra le molte novità di questa riforma si segnala l’abrogazione delle prestazioni occasionali, con le caratteristiche di durata e prestazione sopra indicati.
Alla luce delle disposizioni contenute in tale articolo, si può quindi definire un lavoratore che effettua una prestazione occasionale.
Chi dietro corrispettivo, compie un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
Quindi se aprite un e-commerce e le vostre vendite escono da questi limiti dovete obbligatoriamente aprire una partita IVA.
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Quando Vendere Online aprendo una partita IVA:
Tutte le attività di vendita che non si configurano come occasionali, ma a questo punto diventano abituali, hanno l'obbligo di apertura della partita IVA.
L'apertura della partita IVA vale anche se si vuole vendere attraverso un marketplace come Amazon od Ebay, non solo direttamente attraverso un proprio ecommerce.
I beni venduti dovranno sottostare alle regole IVA del DPR 633/72, questo a prescindere dall'entità dei guadagni ottenuti o degli ordini ricevuti.
L’argomento fiscale in ambito e commerce è parecchio complicato e con le nuove normative sono state modificate parecchi parametri e regolamentazioni. Per questo è importante e fondamentale rivolgersi ad un professionista che saprà guidarvi nella direzione corretta per avere informazioni chiare, puntuali e corrette.
I passaggi da effettuare per aprire una attività commerciale online
Intanto trovare un buon consulente commercialista abilitato, che sappia consigliarvi ed evitare problemi futuri. Questo sicuramente sarà in gradi di espletare tutte le pratiche necessarie per la costituzione e la gestione della vostra nuova attività commerciale.
- Apertura partita IVA: bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate lo specifico modello AA7/11 nel quale dovranno essere compilati i campi riguardanti il codice ATECO 47.91.10 – "Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet";
- Compilazione della SCIA: si tratta di una comunicazione allo sportello unico per le attività produttive del comune dove ha sede l'attività per dichiarare la data di inizio dell'attività stessa;
- Iscrizione al Registro delle Imprese: dato che si tratta di vendita di beni e di conseguenza un’attività commerciale, è necessario comunicare la data di inizio anche al Registro delle Imprese che rilascerà il numero di iscrizione.
- Iscrizione all’INPS nella sezione gestione commercianti obbligatoria: tale gestione prevede il pagamento di quattro rate annuali di contributi con una soglia fissa sotto il migliaio di euro se non si superano i €. 15.000 di reddito annuo. A prescindere dal reddito annuale dell'attività, i versamenti sono dovuti obbligatoriamente.
Fatto tutto questo si è pronti ad intraprendere l'attività di vendita online beni materiali..
Vediamo nello specifico come viene suddiviso il commercio elettronico.
Cos'è il commercio elettronico diretto ed indiretto?
Nelle tipologie di commercio elettronico o e-commerce, possiamo trovare due diverse modalità di esecuzione del contratto di vendita:
- il commercio elettronico “indiretto”: si riferisce alla cessione fisica di beni materiali, mediante l’uso del web, con conseguente conclusione del contratto e del relativo pagamento. L'oggetto venduto viene poi recapitato usando metodi di spedizione tramite corriere o altri mezzi di spedizione oppure il ritiro diretto presso un punto vendita o punto di ritiro. Ai fini IVA tali cessioni si qualificano come cessioni di beni;
- il commercio elettronico “diretto”: consiste nella fornitura attraverso canali elettronici di beni virtuali o di servizi, in cui tutte le fasi della transazione avvengono online. Quindi siti web, programmi, immagini, testi, informazioni, accesso a banche dati, fornitura di film, giochi, musica. Ai fini IVA tali operazioni costituiscono prestazioni di servizi.
Il commercio Elettronico Indiretto
In questo articolo presentiamo i requisiti fiscale per il commercio elettronico indiretto cioè riferito a beni materiali.
Il processo di acquisto ha inizio con l’ordine del bene online ed il pagamento effettuato dal cliente, contestualmente o in forma rimandata per pagamenti del tipo bonifici bancari o pagamento alla consegna.
Ai sensi del D.Lgs. n. 114/98, le vendite per corrispondenza devono sottostare alle seguenti restrizioni volte alla tutela dei consumatori:
- E’ vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, a parte l’invio di campioni di prodotti o in omaggio, senza spese o vincoli per il consumatore;
- Devono essere indicate online il nome o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di partita IVA e il numero di iscrizione al registro delle imprese.
- Non è obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente al momento dell'acquisto come disposto dall’art. 22, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972 che recita:
"L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate (…) per corrispondenza (….)."
E' opportuno quindi predisporre sul sito internet un modo semplice per far si che l’acquirente, possa richiedere fattura inserendo i dati aziendali.
- Non è obbligatorio di certificazione fiscale della vendita (mediante scontrino o ricevuta) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. oo) del d.P.R. 696/1996. Nell’estratto dell’articolo si legge:
“Non sono soggette all’obbligo di certificazione … (scontrino o ricevuta fiscale): oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni.”
Queste semplificazioni, della vendita per corrispondenza, consentono di non emettere nessun documento a fronte di una vendita a consumatori privati, essendo sufficiente l’annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere ex art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.
- Nel caso di resi del prodotto da parte dell'acquirente si può fare riferimento alla Ris. n. 274/E del 5 novembre 2009. In tale documento, l’Agenzia delle Entrate, specifica che per recuperare l’IVA sui resi di merce nell’ambito delle attività di commercio elettronico indiretto che non comportino l’obbligo di emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale, il contribuente/venditore, deve fornire la documentazione che consenta l’identificazione della restituzione del bene con relativo documento che prova la vendita originaria, tra cui:
- le generalità del soggetto acquirente,
- l’ammontare del prezzo rimborsato,
- il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione
- il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificarne il rimborso).
- Rimangono invariati invece gli obblighi per le operazioni tra operatori economici (B2B), per i quali la certificazione delle operazioni segue le regole ordinarie.
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