Vendere prodotti digitali nel 2025: IVA e regolamenti in UE e extra-UE
Quali sono le regole fiscali da rispettare per la vendita dei prodotti digitali?
Si deve pagare l'IVA per la vendita dei prodotti digitali in UE ed extra-UE?
Vi sono delle regole ben precise per opera nel settore della vendita dei prodotti digitali?
Sono dubbi comuni per chi desidera operare nel settore digitale, vendendo corsi online, e-book, software o altri contenuti immateriali, sia nel mercato comunitario che in quello extra-UE. In questo articolo faremo chiarezza sulle principali normative fiscali che regolano la vendita di prodotti digitali, con particolare attenzione alle regole IVA, ai criteri di localizzazione del cliente e alle possibili soluzioni per semplificare la gestione fiscale della vostra attività online.
Guida IVA 2025: Vendere Prodotti Digitali, in UE e nel Mondo
Indice
- Definizione normativa dei prodotti digitali
- IVA per i servizi digitali: il principio della territorialità
- IVA nelle vendite B2B nei Paesi UE
- Chi può registrarsi e usare il regime OSS
- Come funziona il regime OSS
- Quali sono le regole fiscali per la vendita di prodotti digitali extra UE?
- Problematiche relative alla localizzazione del cliente ai fini IVA
- Soluzioni per la gestione dell'IVA sui prodotti digitali
- Conclusioni
Definizione normativa dei prodotti digitali
Quando si parla di vendita di prodotti digitali in UE ed extra-UE, è importante non fare confusione con articoli come smartphone, computer, tablet o altri dispositivi fisici.
Le normative che regolano il settore dell’eCommerce in questo contesto si riferiscono a beni immateriali: prodotti che non richiedono una consegna fisica e che vengono forniti esclusivamente online. I beni "digitali" o immateriali sono e-book, biglietti elettronici, software, corsi online, immagini e tutti quei prodotti che possono essere trasferiti tramite la rete, ma che comportano comunque la cessione di un bene o un servizio.
Questo specifico settore viene definito "diretto" per contrapporlo a quello "indiretto" che invece riguarda transazioni aventi a oggetto beni mobili e segue regole ben determinate sia a livello comunitario sia extracomunitario. Per capire se i vostri prodotti rientrano nelle norme fiscali riguardanti il commercio diretto, è possibile consultare l’articolo 7 del Regolamento UE 282/2011 e l'Allegato I contenuto nello stesso regolamento.
L'individuazione del prodotto che si vuole vendere è fondamentale per impostare le modalità di tassazione, l'obbligo di registrazione e l'applicazione dell'IVA.
🎯 Se volete conoscere nel dettaglio quali sono gli adempimenti fiscali per gli eCommerce, vi invitiamo ad approfondire l'argomento leggendo l'articolo di approfondimento: Quando serve la Partita IVA per aprire un negozio online
IVA per i servizi digitali: il principio della territorialità
Per comprendere come applicare l'IVA per la vendita dei prodotti digitali all'interno della zona UE, è opportuno fare un esempio pratico: il vostro eCommerce è specializzato nella vendita di software a clienti privati in Francia e Spagna e tutto l'invio del materiale (pdf, video, testi) avviene online, quindi si tratta di una fornitura elettronica diretta, in questo specifico caso si applica sempre l'IVA del Paese del committente.
Trattandosi di commercio diretto, si applica il principio della territorialità: l’IVA deve essere calcolata in base al paese di residenza del cliente; se vive in Spagna, si applicherà l’IVA spagnola, se invece risiede in Francia, l’IVA francese. Applicando tale principio non è importante la residenza fiscale del venditore, ma solo dove risiede l'acquirente finale.
Le aliquote IVA all'interno della zona euro non sono uniformi, di conseguenza per semplificare tale operazione è stato introdotto il regime OSS (One Stop Shop), che permette di registrarsi, dichiarare e versare l'Iva dovuta in un unico Stato membro (il cosiddetto Stato di identificazione), invece di registrarsi in ogni singolo Paese. La piattaforma unica OSS consente al venditore di non dover aprire una singola partita IVA per ogni Stato membro, ma di utilizzare tale sistema per tutte le vendite B2C di prodotti digitali.
IVA nelle vendite B2B nei Paesi UE
È opportuno sottolineare che il venditore può usufruire del regime OSS solo se vende prodotti digitali a un cliente privato, mentre per le transazioni B2B non è valido e si devono seguire altre regole fiscali.
Nelle vendite tra aziende, si applica invece il meccanismo del reverse charge (inversione contabile): il venditore emette una fattura senza IVA, mentre l'acquirente (impresa o titolare di partita IVA) in quanto soggetto passivo, calcola e versa autonomamente l’IVA secondo l’aliquota del proprio Paese, si tratta quindi di un'autofatturazione.
La differenza tra i due regimi OSS e reverse charge ha delle finalità ben precise: nelle vendite B2C bisogna semplificare e velocizzare le operazioni, mentre in quelle B2B è necessario in ogni caso prevenire e scongiurare l'evasione fiscale.
Chi può registrarsi e usare il regime OSS
Come abbiamo sottolineato in precedenza, il regime speciale OSS può essere usato solo nelle vendite B2C, sia dai venditori operanti in territorio UE sia extra UE, con alcune differenze, vediamo quali sono:
- le aziende che hanno una sede o un domicilio UE possono vendere prodotti digitali tramite il proprio eCommerce o usando marketplace;
- le aziende extra UE che hanno una sede o una filiale in uno dei Paesi membri, possono usare il regime OSS;
- se non si hanno i due requisiti sopracitati, bisogna nominare un rappresentante legale in uno degli Stati UE.
Per registrarsi al regime OSS bisogna accedere all'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate e selezionare l'apposito campo "regimi IVA MOSS, OSS e IOSS". In questa schermata dovrete inserire il numero di partita IVA, le informazioni riguardanti sede aziendale e se si è in possesso di altre filiali o organizzazioni in uno degli Stati UE o extra UE.
Al termine della procedura si riceve una ricevuta e si può iniziare a usare il sistema OSS a partire dal trimestre successivo dalla conferma di registrazione.
Come funziona il regime OSS
L'utilizzo del regime OSS oltre ad essere riservato ad alcune categorie di venditori e di prodotti prevede altri limiti riguardanti la soglia di fatturato annuo. A partire dal 1 luglio 2021 con Decreto Legislativo n. 83/2021 è stata introdotta la soglia unica annuale di 10.000 euro per le vendite di prodotti digitali, che prevede due situazioni:
- se si vendono meno di 10.000 euro nell'ambito del commercio diretto, si può applicare l'IVA del proprio Paese;
- se si superano i 10.000 euro annui, è obbligatorio applicare l'IVA dello Stato del cliente, utilizzando il regime OSS.
La dichiarazione IVA con il regime OSS deve essere inviata ogni trimestre tramite l'area personale dell'Agenzia delle Entrate, anche se non sono state effettuate transazioni nel periodo di riferimento. Sono stabilite delle scadenze ben precise per tale procedura, che possono essere visualizzate alla pagina seguente. Questo documento è obbligatorio sia per i soggetti che operano all'interno dell'Unione Europea sia extra UE e deve contenere alcuni dati: numero di partita IVA, periodo di riferimento, transazioni eseguite con indicazione del Paese e valuta utilizzata.
🎯 Per le vendite di prodotti digitali usando il regime speciale OSS è disponibile una guida dettagliata ed esaustiva: Vendere Online in UE nel 2025: IVA OSS e Regole Doganali
Quali sono le regole fiscali per la vendita di prodotti digitali extra UE?
Come abbiamo visto per la vendita di prodotti digitali all'interno del perimetro dell'UE vi sono delle regole ben precise per quanto riguarda l'IVA da applicare e versare, ma cosa succede se si vende in Stati extra UE come l'America, il Canada o l'Australia?
Per le vendite nell'ambito del commercio diretto (B2C) verso clienti extra UE non si applica l'IVA italiana, come specificato dall'articolo 7 septies, lett. i, del DPR n. 633/1972. Nonostante il venditore non è obbligato ad applicare l'IVA italiana, non significa che non vi siano obblighi fiscali, che possono variare in base al Paese in cui l'acquirente ha la residenza.
Negli ultimi anni, molti Stati extra UE hanno introdotto delle norme che obbligano i venditori stranieri a versare la VAT (Value Added Tax) sui servizi digitali come ebook, corsi online, software, ecc. Ad esempio, l'Australia applica il GST del 10% sui beni e servizi digitali venduti a consumatori australiani, mentre l'Inghilterra obbliga tutti i venditori stranieri all'iscrizione alla VBAT britannica, a prescindere dal fatturato o dal numero di transazioni.
Prima di vendere i prodotti digitali nei Paesi extracomunitari, è fondamentale informarsi sulle leggi fiscali in vigore, così da essere sicuri di operare secondo le regole e non incorrere in sanzioni. Se si hanno vendite frequenti con i clienti di un determinato Stato, ad esempio l’Australia, è sempre consigliabile registrarsi presso l’autorità fiscale locale e adeguarsi ai relativi obblighi, anche se non si supera immediatamente la soglia prevista. In alcuni casi, il venditore deve indicare l'aliquota locale applicata in fase di vendita, conservare prove della localizzazione dell'acquirente, utilizzare i formati predeterminati dallo Stato per la fatturazione.
Per le vendite B2B al di fuori dell'area comunitaria, non si applica l'IVA italiana come specificato dall’art. 7-ter del DPR 633/1972, ma è il cliente che deve adempiere agli obblighi di tassazione previsti dal suo Paese.
Il venditore italiano ha comunque l'obbligo di emettere fattura, ma deve specificare che si tratta di una prestazione non imponibile IVA e soprattutto deve verificare che si tratta di un soggetto passivo d'imposta. Nell'ambito di queste transazioni B2B è sempre obbligatorio annotarle nei registri IVA e conservare le prove che determinano tale esclusione, ai fini di un controllo fiscale.
🎯 Altre informazioni utili riguardo gli obblighi fiscali potete trovarli nell'articolo di approfondimento: E-commerce: Iva e ricevute fiscali per vendite all'estero e nei paesi extra UE.
Problematiche relative alla localizzazione del cliente ai fini IVA
Per l'applicazione dell'aliquota nella vendita dei prodotti digitali all'interno dell'UE vale il principio della territorialità, di conseguenza uno dei principali problemi che il venditore si trova ad affrontare è la localizzazione del cliente finale, un adempimento stabilito da un regolamento comunitario.
Come si precisa nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, modificato di recente con il regolamento (UE) 2017/2459, il venditore di prodotti digitali deve raccogliere almeno due elementi di prova non contraddittori che localizzino con precisione la residenza del cliente. Per la localizzazione del cliente finale, si possono raccogliere come elementi di prova:
- l'indirizzo IP;
- l'indirizzo di fatturazione;
- la posizione del terminale fisso (sempre se non si usano dispositivi mobili);
- l'IBAN del cliente o il nome della banca;
- l'identificativo della carta sim.
Come si può osservare non è sempre semplice individuare tali dati, ad esempio se il cliente acquista un software usando un dispositivo mobile ed effettua il pagamento tramite il circuito Paypal, si dovrà sicuramente indagare a fondo per cercare i due elementi non contraddittori che concorrono all'individuazione del Paese di residenza del cliente. Il regolamento specifica che se i due elementi rilevati sono contraddittori è necessario ricercare un terzo dato, compito arduo per ogni venditore che si ritrova a investigare per rilevare tali informazioni.
Per velocizzare le operazioni di localizzazione del cliente finale, per fortuna si possono usare alcuni software di geolocalizzazione (per l'individuazione dell'indirizzo IP o della posizione del terminale) o se si opera su alcuni marketplace, tali strumenti sono già integrati tra le funzioni a disposizione del venditore.
I dati bancari ai fini della localizzazione dell'acquirente si possono ricavare se si utilizzano sistemi di pagamento elettronici con funzionalità avanzate come Paypal Business, Stripe o Paddle, che permettono di ricavare informazioni utili per determinare l'aliquota IVA come la nazione dell'istituto finanziario o della carta di credito.
Nel caso in cui emergano elementi contraddittori o poco chiari, è sempre consigliabile contattare direttamente il cliente finale per richiedere informazioni aggiuntive, così da poter applicare correttamente l’aliquota IVA sulla base di dati certi e coerenti. Nelle vendite di prodotti digitali verso Paesi extra-UE, la localizzazione del cliente finale non è obbligatoria ai fini IVA secondo la normativa europea, ma può rivelarsi fondamentale per individuare correttamente le regole fiscali previste nel Paese di destinazione.
Soluzioni per la gestione dell'IVA sui prodotti digitali
Districarsi tra tutte le norme fiscali per la vendita di prodotti digitali può essere davvero complicato, soprattutto se si opera sia con clienti UE sia extra UE, che hanno regimi IVA completamente diversi.
Per aiutarvi nell'individuazione dell'aliquota da applicare, nella localizzazione dell'acquirente e nell'applicazione della VAT locale sono disponibili alcuni software che presentano delle funzioni specifiche per velocizzare e semplificare gli adempimenti fiscali.
Uno dei software più usati per la fatturazione elettronica nei Paesi dell'Ue è Invoice Channel EU di IFIN Sistemi, che applica l'aliquota in automatico e gestisce i processi di ricezione, invio e archiviazione delle fatture.
Per le vendite digitali UE ed extra UE è disponibile il programma Quaderno, che calcola in automatico l’IVA corretta in base alla localizzazione del cliente ed è integrato con il sistema OSS. Insieme a questi software non dimenticate di usare le app di geolocalizzazione e i sistemi di pagamento che integrano funzionalità fiscali.
Conclusioni
Chi vende prodotti digitali sia all’interno dell’Unione Europea sia verso Paesi extra UE deve porre grande attenzione alla normativa fiscale in vigore, in particolare per quanto riguarda l’aliquota IVA da applicare e le modalità corrette di dichiarazione e versamento.
Per evitare errori e gestire con efficienza la fiscalità internazionale, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente esperto in eCommerce e tassazione digitale, contattaci subito per ricevere una consulenza professionale.
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