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Vendere online a consumatori e professionisti: e-commerce fiscalità

vendere online consumatori e professionisti

Hai deciso di intraprendere un business online e vuoi conoscere le differenze tra vendere online a consumatori e professionisti

Leggi le principali differenze tra queste modalità di vendita online. In questo modo potrai indirizzare al meglio la tua azienda digitale.

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Vendere nel mercato dei consumatori o dei professionisti richiede obblighi fiscali differenti

I siti e-commerce possono raggiungere un numero indefinito di clienti. I soggetti destinatari dei prodotti o servizi offerti per mezzo del sito web possono essere divisi in due macro-categorie: 


  • Consumatore: il soggetto che acquista sul sito per uno scopo diverso rispetto all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
  • Imprenditore: il soggetto che vende sul sito nell’ambito della sua attività imprenditoriale.

In base a questa differenziazione si possono identificare due macro-categorie di vendita online:


  • B2C: sigla che identifica le vendite effettuate da imprenditori a consumatori.
  • B2B: sigla che identifica vendite effettuate tra professionisti. 

Come essere certi di qualificare il cliente come “consumatore” oppure “professionista”?

Uno degli indici più affidabili è l’inserimento o meno da parte dello stesso cliente della propria partita iva nel corso del procedimento di acquisto. Questa informazione, infatti, è idonea a suggerire che il cliente ha inteso acquistare il bene/servizio nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale, con le conseguenze che verranno descritte in questo articolo.

 

 

Un e-commerce che vuole rivolgersi ai consumatori è di solito strutturato diversamente rispetto ad un sito che vende a professionisti. Le differenze si estendono anche alla normativa che disciplina la vendita.

Vendere ai consumatori (B2C)

Le imprese italiane che vogliono vendere online ai consumatori sono soggette in particolare alla normativa del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005).

E’ una normativa di particolare protezione del consumatore e che deve essere conosciuta molto bene dall’impresa. Il rischio è quello di subire sanzioni dall’Autorità competente (l’AGCM) o reclami da parte dei consumatori.

Diritto di recesso

Il diritto di recesso non è previsto per legge con riferimento a tutte le tipologie di vendite. Infatti, è previsto dalla legge solo con riferimento alla vendita a distanza intercorsa tra un professionista e un consumatore.

È un diritto particolarmente forte del consumatore, disciplinato dall’art. 52 del Codice del Consumo, il quale prevede in particolare che:


  • Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere dal contratto sottoscritto online;
  • il termine di 14 giorni decorre dal giorno della ricezione del bene se si tratta di contratti di vendita, dal giorno della firma del contratto (o più in generale della prestazione del consenso) se si tratta di contratti di servizi;
  • entro questo periodo di tempo il consumatore deve trasmettere la comunicazione di recesso al venditore;
  • nei successivi 14 giorni deve inviare il prodotto al venditore.

Il consumatore che esercita il diritto di recesso deve essere rimborsato di tutte le spese sostenute per l’acquisto.

Ciò significa che le spese di spedizione addebitate al momento dell’acquisto non possono essere trattenute dal venditore quando il consumatore esercita il diritto di recesso.

Il consumatore però è generalmente tenuto al versamento delle spese di spedizione per la restituzione del bene. Ciò non toglie che l’ecommerce possa offrirsi per il rimborso anche di queste spese. 

Il venditore deve informare in modo chiaro ed esaustivo il consumatore riguardo alle modalità di comunicazione ed effettuazione del diritto di recesso, alle modalità e alle tempistiche della restituzione del prodotto e alle modalità e tempistiche di rimborso.

Nel caso in cui il venditore violi questi obblighi informativi, il diritto di recesso si estenderà per i 12 mesi successivi alla scadenza del termine ordinario di 14 giorni.

È di fondamentale importanza quindi predisporre idonei documenti legali da pubblicare sul sito e-commerce al fine di adempiere ad ogni obbligo informativo previsto.

Le eccezioni al diritto di recesso

Le eccezioni al diritto di recesso sono stabilite all’art. 59 del Codice del Consumo.

Con riferimento alle casistiche più frequenti in ambito e-commerce, vale la pena di citare:


  • i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
  • la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
  • la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
  • la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.

La fatturazione

Gli obblighi di fatturazione elettronica e commerce con riferimento ai consumatori devono essere esaminati distinguendo tra e-commerce diretto ed indiretto:


  • e-commerce diretto: la transazione ha luogo esclusivamente online, dall’effettuazione dell’ordine fino alla consegna del bene (es: la vendita online di software)
  • e-commerce indiretto: la transazione ha luogo online, ma la consegna del prodotto avviene fisicamente (es.: la vendita online di beni materiali con consegna fisica al cliente)

Chiarite le definizioni di e-commerce diretto e indiretto è possibile analizzare gli obblighi di fatturazione previsti per le due tipologie di commerce elettronico.

Obblighi di fatturazione di un e-commerce diretto B2C

L’e-commerce diretto stabilito in Italia che vende a consumatori non è obbligato ad emettere fattura se il cliente è stabilito in Italia (salvo la possibilità che la fattura venga esplicitamente richiesta dal cliente entro e non oltre l’inoltro dell’ordine di acquisto) o in altro paese UE.

L’obbligo di emissione della fattura sorge solo se il cliente è stabilito in un paese extra-UE.

Obblighi di fatturazione di un e-commerce indiretto B2C

Nel commercio elettronico indiretto B2C assume rilevanza la destinazione dei beni.

Le operazioni di commercio elettronico indiretto B2C NON sono soggette all’obbligo di emissione della fattura se sussistono entrambe le condizioni:


  • il cliente è un privato consumatore;
  • i beni hanno come destinazione l’Italia.

Anche in questa ipotesi, come accade per l’e-commerce diretto, il consumatore può richiedere l’emissione della fattura solo entro e non oltre il momento di effettuazione dell’ordine di acquisto.

Se invece i beni sono destinati a paesi UE o a paesi extra-UE l’e-commerce deve emettere fattura, anche se il cliente è un privato consumatore.

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Vendere ai professionisti (B2B)

La vendita online tra professionisti è disciplinata essenzialmente dal codice civile (art. 1492 e seguenti del codice civile). 

A differenza di quanto previsto nella vendita B2C, il diritto di recesso è previsto solo se è stato specificatamente riconosciuto dal venditore.

Con riferimento al tema della fatturazione, come già visto nella vendita B2C, è necessario distinguere tra e-commerce diretto ed e-commerce indiretto.

Obblighi di fatturazione di un ecommerce diretto B2B

La società che vende ad un’altra società/ditta o professionista è obbligata ad emettere fattura.

Nei confronti di un committente nazionale la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dalla data dell’effettuazione dell’operazione (così art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972; sostituito in seguito da art. 12-ter, comma 1, D.L. n. 34 del 2019).

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972 l’operazione si intende effettuata al momento del pagamento del corrispettivo. 

L’obbligo di fatturazione di un e-commerce diretto stabilito in Italia sussiste sia nei confronti di società/ditte o professionisti italiani, sia qualora questa tipologia di clienti sia stabilito in un altro paese UE o sia stabilito in un paese extra-UE.

In generale, quindi, sussiste sempre l’obbligo di emettere fattura nelle operazioni di e-commerce diretto B2B, se l’e-commerce fornitore di servizi è stabilito in Italia. 

Obblighi di fatturazione di un e-commerce indiretto B2B

Le operazioni di e-commerce indiretto B2B sono sempre assoggettate all’obbligo di emissione della fattura.

È irrilevante il luogo di destinazione dei beni: l’e-commerce stabilito in Italia è obbligato ad emettere fattura se vende a un altro professionista che acquista beni oggetto dell’attività d’impresa (cliente B2B) a prescindere dalla destinazione italiana, Europea o extra-UE dei beni acquistati.

L’obbligo di richiedere l’emissione della fattura è previsto ai sensi dell’art. 22, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972.

Come per l’e-commerce diretto, anche per l’e-commerce indiretto B2B la fattura deve sempre essere emessa a nulla rilevando la destinazione dei beni venduti.

Garanzia legale e garanzia convenzionale

Un ambito legale dove rileva maggiormente la differenza tra la vendita B2B e quella B2C è riconducibile alla garanzia.

Infatti, garanzia legale e garanzia convenzionale svolgono il medesimo ruolo di garanzia in modalità e ambiti differenti, rivolgendosi anche a clientele diverse.

Garanzia legale nella vendita B2C

La garanzia legale prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo si applica solo ai clienti che effettuano acquisti in qualità di consumatore. Essa trova quindi applicazione solo nell’e-commerce B2C.

La garanzia legale prevede la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del prodotto che si manifesti entro due anni dalla consegna dello stesso. 

Il bene si intende conforme al contratto se:


  • è idoneo all’uso che viene generalmente fatto di beni dello stesso tipo;
  • è conforme alla descrizione o al modello forniti dal venditore;
  • presenta le qualità che il consumatore deve aspettarsi in relazione alla natura del bene e/o alla campagna pubblicitaria dello stesso;
  • è idoneo all’uso particolare che intende farne il consumatore, solo se tale uso risulta esplicitamente dichiarato nel contratto di vendita.

La garanzia legale decade se il difetto di conformità non viene denunciato dal consumatore al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui il difetto è stato scoperto.

Per poter godere della garanzia legale il consumatore dovrà conservare e fornire la prova della data di acquisto e di consegna del bene. La prova può essere costituita per esempio dalla fattura, se richiesta al momento dell’acquisto, o dal documento rilasciato al momento dell’effettuazione dell’acquisto e/o della consegna.

Salvo prova contraria, i difetti di conformità manifestati entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono già esistenti a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 

A partire dal settimo mese successivo alla consegna del prodotto, sarà invece onere del consumatore provare che il difetto di conformità esisteva già al momento della consegna dello stesso.

In caso di danni, di qualsivoglia natura, derivanti dall'uso del bene in modo improprio e/o non conforme alle istruzioni fornite dal produttore nonché in caso di danni derivanti da caso fortuito o forza maggiore non può ovviamente trovare applicazione la disciplina della garanzia legale: il consumatore non ha la facoltà di sciogliere il contratto secondo quanto previsto dal Codice del Consumo in tema di garanzia legale.

La risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo possono essere richiesti dal consumatore se:


  • la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
  • il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
  • la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

In caso di risoluzione del contratto il consumatore deve essere rimborsato di tutte le spese sostenute per l’acquisto (prezzo di acquisto, spese di spedizione ed ogni altro eventuale costo sostenuto). Il rimborso avviene tramite il metodo di pagamento scelto dal consumatore per effettuare l’acquisto.

Il consumatore che non intende procedere alla risoluzione del contratto ha la facoltà di accettare una riduzione del prezzo concordata con il venditore. In questa ipotesi il venditore è tenuto a rimborsare l’importo concordato.

Oltre ai rimedi della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo, ai sensi dell’art. 130, comma 3, Codice del Consumo “Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro”.

Garanzia legale nella vendita B2B

Le illustrate disposizioni di cui agli artt. 128-135 del Codice del Consumo si applicano esclusivamente alle operazioni B2C. 

Se il cliente acquista in qualità di “professionista” (vendita B2B) trova invece applicazione la disciplina di cui all’art. 1490 del codice civile: 

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Rispetto alla garanzia legale prevista dal Codice del Consumo, vi sono alcune differenze che possono limitare l’esercizio di questo diritto.

In primo luogo, il cliente ha tempo solo 8 giorni per denunciare il difetto di conformità. Se non rispetta questo termine non può far valere la garanzia.

Inoltre, il termine per proporre azione legale si prescrive dopo 1 anno dalla consegna.

Garanzia convenzionale

La garanzia convenzionale è disciplinata dall’art. 133 del Codice del Consumo. E’ facoltativa e di solito viene offerta dal produttore del bene acquistato dal cliente.

Può essere offerta anche dal venditore che intenda estendere i benefici della garanzia legale oltre i le condizioni e i termini previsti dal Codice del Consumo.

In entrambi i casi la garanzia convenzionale non può mai sostituire quella legale.

La garanzia convenzionale deve essere redatta in lingua italiana e riportare, in particolare, l’indicazione dell’oggetto della garanzia, delle condizioni per farla valere e della durata (come previsto dall’art. 133 del Codice del Consumo).

Oggetto della garanzia convenzionale può essere per esempio un’estensione di durata del termine già previsto dalla garanzia legale o la copertura di danni da essa non generalmente coperti.

È di fondamentale importanza però che ogni condizione sia specificata e portata idoneamente a conoscenza del cliente.

Conclusioni

Come risulta da quanto sopra, la vendita B2B e B2C presenta numerose differenze a livello legale, le quali devono essere debitamente valutate prima di intraprendere un business online. Ci sono differenze negli obblighi di fatturazione, nel diritto di recesso e le differenze in tema di garanzia.

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