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Fiscalità ecommerce B2C

Fiscalità ecommerce B2C

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Hai dei dubbi sulla vendita online ai consumatori in termini fiscali?

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La fiscalità ecommerce B2C si regola sulla base della normativa del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005)

La normativa del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) regola la vendita da parte delle imprese ai consumatori. É una normativa della fiscalità ecommerce B2C di particolare protezione del consumatore e che deve essere conosciuta molto bene dall’impresa. Il rischio è quello di subire sanzioni dall’Autorità competente (l’AGCM) o reclami da parte dei consumatori.

Vediamo i concetti più importanti da conoscere se vendi online ad un target B2C.

 

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Fiscalità ecommerce B2C: il diritto di recesso

Il diritto di recesso è previsto per legge solo con riferimento alla vendita a distanza intercorsa tra un professionista e un consumatore. È un diritto particolarmente forte del consumatore, disciplinato dall’art. 52 del Codice del Consumo, il quale prevede in particolare che:

  • il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per recedere dal contratto sottoscritto online;

  • il termine di 14 giorni decorre dal giorno della ricezione del bene se si tratta di contratti di vendita, dal giorno della firma del contratto (o più in generale della prestazione del consenso) se si tratta di contratti di servizi;

  • entro questo periodo di tempo il consumatore deve trasmettere la comunicazione di recesso al venditore;

  • nei successivi 14 giorni deve inviare il prodotto al venditore.

Il consumatore che esercita il diritto di recesso deve essere rimborsato di tutte le spese sostenute per l’acquisto. Ciò significa che le spese di spedizione addebitate al momento dell’acquisto non possono essere trattenute dal venditore quando il consumatore esercita il diritto di recesso.

Il consumatore però è generalmente tenuto al versamento delle spese di spedizione per la restituzione del bene. Ciò non toglie che l’ecommerce possa offrirsi per il rimborso anche di queste spese (è sicuramente una strategia e una tattica molto apprezzata dall’acquirente). 

In termini di brand awareness, è importante (oltre che obbligatorio) che il venditore informi in modo chiaro ed esaustivo il consumatore riguardo alle modalità del diritto di recesso e alle tempistiche della restituzione del prodotto, oltre alle modalità e tempistiche di rimborso.

Nel caso in cui il venditore violi questi obblighi informativi, il diritto di recesso si estenderà per i 12 mesi successivi alla scadenza del termine ordinario di 14 giorni.

È di fondamentale importanza quindi predisporre documenti legali idonei da pubblicare sul sito e-commerce per adempiere ad ogni obbligo informativo previsto.

 

Fiscalità ecommerce B2C: le eccezioni al diritto di recesso

Le eccezioni al diritto di recesso sono stabilite all’art. 59 del Codice del Consumo.

Con riferimento alle casistiche più frequenti in ambito e-commerce, vale la pena di citare:

  • i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;

  • la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

  • la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

  • la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.

 

Fiscalità ecommerce B2C: fatturazione e obblighi

Gli obblighi di fatturazione elettronica ecommerce con riferimento ai consumatori devono essere esaminati distinguendo tra ecommerce diretto ed indiretto:

  • ecommerce diretto: la transazione ha luogo esclusivamente online, dall’ordine fino alla consegna del bene (es: la vendita online di software)

  • ecommerce indiretto: la transazione ha luogo online, ma la consegna del prodotto avviene fisicamente (es.: la vendita online di beni materiali con consegna fisica al cliente)

Le due tipologie prevedono degli obblighi distinti di fatturazione che è importante conoscere.

 

Obblighi di fatturazione di un e-commerce diretto B2C

L’e-commerce diretto stabilito in Italia che vende a consumatori non è obbligato ad emettere fattura se il cliente è stabilito in Italia (salvo la possibilità che la fattura venga esplicitamente richiesta dal cliente entro e non oltre l’inoltro dell’ordine di acquisto) o in altro paese UE.

L’obbligo di emissione della fattura c’è solo se il cliente è stabilito in un paese extra-UE.

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Obblighi di fatturazione di un e-commerce indiretto B2C

Nel commercio elettronico indiretto B2C assume rilevanza la destinazione dei beni. Le operazioni di commercio elettronico indiretto B2C NON sono soggette all’obbligo di emissione della fattura se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

  • il cliente è un privato consumatore;

  • i beni hanno come destinazione l’Italia.

Anche in questa ipotesi, come accade per l’e-commerce diretto, il consumatore può richiedere l’emissione della fattura solo entro e non oltre il momento in cui effettua l’ordine di acquisto.

Se invece i beni sono destinati a paesi UE o a paesi extra-UE l’e-commerce deve emettere fattura, anche se il cliente è un privato consumatore.

Un e-commerce che vuole rivolgersi ai consumatori è di solito strutturato diversamente rispetto ad un sito che vende a professionisti. Le differenze tra vendere online a consumatori e professionisti si estendono anche alla normativa che disciplina la vendita ed è importante conoscerla perchè il rischio è di ricevere delle multe salatissime (e perdere clienti).

 

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