Scontrini Elettronici: Corrispettivi Telematici E-commerce 2025

Come funziona la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi telematici per gli eCommerce nel 2025?

Quali sono gli adempimenti fiscali da rispettare per gestire correttamente uno shop online?

Chi vende tramite eCommerce si trova spesso davanti a dubbi normativi, poiché la disciplina fiscale differisce in parte da quella dei negozi fisici.In questa guida aggiornata al 2025, approfondiremo gli obblighi fiscali specifici per l’

eCommerce, dalla registrazione dei corrispettivi all’emissione della fattura elettronica, e spiegheremo come evitare sanzioni, restando pienamente conformi alla normativa dell’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti Fiscali E-commerce 2025: Obblighi, Corrispettivi Telematici e Fatturazione Elettronica

Il quadro normativo degli scontrini elettronici è in continua evoluzione

Il lento ma definitivo processo di uniformare il commercio fisico con quello digitale ha visto il moltiplicarsi di leggi e norme riguardanti gli eCommerce e non sempre è facile orientarsi, anzi può essere complicato comprendere appieno quali sono gli obblighi da rispettare in ambito fiscale per le vendite online. Per fare chiarezza è opportuno specificare che la legge identifica due tipologie di eCommerce:

  • Diretto: riguarda l'acquisto di beni immateriali come musica, film, software ed ebook, transazioni che si perfezionano online tramite download.
  • Indiretto: concerne l'acquisto di beni fisici che vengono materialmente trasferiti all'acquirente, rappresentando la maggioranza degli shop online.

Entrambe le forme di commercio avvengono online, ma mentre il primo si conclude nello spazio digitale, il secondo si finalizza con la consegna fisica del bene al cliente. Chiarite queste differenze, analizziamo nel dettaglio le norme fiscali che regolano le vendite di beni immateriali e materiali, a seconda che si tratti di transazioni B2C (business to consumer) o B2B (business to business).

Secondo la direttiva 2006/112/CE, l'acquisto di beni digitali è equiparato a una prestazione di servizi. In questo caso, il venditore è tenuto a emettere fattura elettronica, anche nell'ambito del mercato B2C. L'emissione della fattura elettronica per i beni immateriali permette di tracciare l'operazione, esonerando l'eCommerce dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, adempimento invece necessario per chi opera nel commercio indiretto. Per la cessione di beni digitali, la normativa stabilisce che non è obbligatorio emettere uno scontrino elettronico.

Per quanto riguarda la vendita di beni materiali (o fisici) a clienti privati, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica (salvo specifica richiesta del cliente), in quanto tale operazione rientra nella disciplina delle vendite per corrispondenza. L'emissione della fattura elettronica è invece obbligatoria per le transazioni B2B. Per quanto riguarda invece la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non è obbligatoria sia se si vende a consumatori privati sia a soggetti con partita IVA, ma vedremo più avanti come funziona questa operazione fiscale e quali sono le novità previste nei prossimi mesi per gli eCommerce.

Cosa sono i corrispettivi nel commercio e come si applicano agli E-commerce?

In questo approfondimento sui corrispettivi telematici per l'eCommerce nel 2025, abbiamo visto che la loro trasmissione e memorizzazione non sono obbligatorie, sia nel commercio diretto che indiretto. Ma cosa si intende esattamente per "corrispettivo"?

In ambito fiscale, il corrispettivo è il compenso che il venditore riceve per la cessione di beni o la prestazione di servizi, sia in negozi fisici che online. Per i negozi fisici, è obbligatorio documentare i corrispettivi tramite scontrino elettronico o ricevuta, memorizzarli e trasmetterli telematicamente all'Agenzia delle Entrate attraverso registratori o software autorizzati.

Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta AE n. 238/2020, per gli eCommerce che vendono beni fisici non vi è l'obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi. L'unico adempimento richiesto è l'annotazione negli appositi registri, a meno che il cliente non richieda l'emissione della fattura.

È importante sottolineare che, pur non essendoci l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il titolare di un eCommerce che vende beni materiali può comunque scegliere volontariamente di adempiere a tali obblighi, seguendo le modalità previste dalla normativa vigente. L'unico adempimento inderogabile per il titolare di uno shop online che vende a consumatori privati è l'annotazione della cessione dei beni nel registro dei corrispettivi di vendita, come stabilito dall'art. 24 del DPR n. 633/1972.

Il registro dei corrispettivi di vendita è un documento contabile che l'eCommerce deve conservare per almeno dieci anni e deve essere disponibile per eventuali controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. Sono disponibili diverse tipologie di registro:

  • Cartaceo: vidimato da tipografie autorizzate o dall'Agenzia delle Entrate;

  • DFigitale: conservato in formato elettronico con possibilità di stampa in caso di controlli;

  • Gestito tramite software elettronici: che consentono download e stampa.

Il registro deve essere compilato giornalmente, anche in assenza di vendite (in tal caso si inserirà la dicitura "zero"). Altrimenti, l'annotazione va effettuata entro il giorno successivo alla cessione dei beni.

Per comprendere meglio il funzionamento del registro dei corrispettivi, facciamo un esempio pratico: se un cliente acquista un maglione online il 13 maggio, l'operazione dovrà essere annotata tempestivamente o al massimo entro il giorno successivo, 14 maggio (se non festivo), indicando il prezzo comprensivo di IVA. Nel registro vanno inseriti i corrispettivi incassati giornalmente al lordo dell'IVA, specificando l'aliquota applicata e segnalando eventuali resi, annullamenti di ordini o rettifiche. L'annotazione manuale nel registro dei corrispettivi non è obbligatoria per chi utilizza un registratore telematico e trasmette i dati delle vendite giornaliere all'Agenzia delle Entrate. Se si possiedono sia un negozio fisico che uno shop online e tutte le vendite (incluse quelle del mercato diretto) sono documentate tramite RT, non sarà necessaria l'annotazione manuale nel registro dei corrispettivi.

🎯Approfondimento consigliato: Registratore di cassa telematico cosa cambia per gli E-commerce che analizza nel dettaglio come gli eCommerce devono adeguarsi alle nuove norme previste dal decreto fiscale 119/2018.

Come inviare i corrispettivi telematici per l'E-commerce 

L'invio dei corrispettivi telematici non è obbligatorio per il commercio indiretto, ma può rappresentare una scelta strategica per una gestione efficiente e completa della tua attività online, soprattutto in vista dei continui aggiornamenti normativi attesi con la Legge di Bilancio 2025. La memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi offrono diversi vantaggi per il tuo business online:

  • semplificazione della gestione fiscale;

  • automatizzazione dei processi contabili;

  • maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

  • creazione di una panoramica delle vendite in tempo reale;

  • soluzione ottimale per chi opera su marketplace dotati di registratori telematici.

Un ulteriore vantaggio riguarda la tipologia di business: se gestisci già punti vendita fisici e hai esteso la tua attività online, l'utilizzo del registro telematico può uniformare l'invio completo dei corrispettivi.

Come memorizzare e trasmettere i corrispettivi telematici

Per comprendere il processo di trasmissione dei corrispettivi telematici per l'eCommerce nel 2025, è utile illustrare l'intera procedura, definita dal D.Lgs. 127/2015 e dai chiarimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il primo passo consiste nell'acquistare o noleggiare un registratore telematico (RT) omologato dall'Agenzia delle Entrate, che permette di memorizzare ogni transazione. In alternativa, si possono utilizzare software gestionali, anch'essi omologati, che svolgono le stesse funzioni dei registratori. Per abilitare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi telematici, è necessario disporre di una connessione internet e registrarsi al servizio "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate tramite SPID, CNS o CIE, abilitando poi il dispositivo utilizzato (RT o software gestionale).

La raccolta dei dati relativi ai corrispettivi è automatica, così come la trasmissione se il registratore telematico o il software consentono l'aggiornamento in tempo reale. Una volta inviati i corrispettivi telematici giornalieri, la piattaforma genera una ricevuta di trasmissione in formato XML, disponibile nella propria area personale.

Scadenze per l’invio dei corrispettivi telematici nel 2025

L'invio dei corrispettivi telematici dovrebbe avvenire entro il giorno in cui si sono effettuate le vendite, con una deroga ammessa fino al giorno successivo, purché non sia festivo. L'Agenzia delle Entrate prevede ulteriori deroghe a tale termine: in caso di mancata connessione del registratore telematico o problemi con il gestionale, si hanno 12 giorni di tempo per trasmettere i corrispettivi. Questa procedura di emergenza consente di salvare i dati su una memoria esterna per poi caricarli sul portale "Fatture e Corrispettivi", rispettando il termine dei 12 giorni.

Durante i periodi di chiusura dell'attività, come ferie o festività, non è obbligatorio trasmettere i dati, ma è necessario segnalare i giorni di chiusura e riattivare il registro telematico non appena si riprendono le vendite, sia fisiche che online. La trasmissione dei corrispettivi è obbligatoria per chi possiede un negozio fisico, e le sanzioni per inadempimento sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Strumenti e soluzioni per la gestione degli scontrini elettronici

Come abbiamo sottolineato in precedenza, non è obbligatorio emettere gli scontrini elettronici per gli eCommerce, ma nell'ottica della maggiore efficienza e della trasparenza è sempre opportuno dotarsi di un registro telematico o di un software gestionale. Per chi opera esclusivamente online, la scelta migliore è di usare un gestionale, che archivia e trasmette i corrispettivi e offre altre funzionalità per chi desidera avere una contabilità precisa e dettagliata.

I software gestionali per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi possono essere integrati con sistemi POS, marketplace, registratori telematici, piattaforme eCommerce e altri software contabili. La maggior parte di questi software permette di registrare i corrispettivi giornalieri comprensivi di IVA o di impostare diverse aliquote in base al tipo di bene venduto, configurando tali funzioni all'attivazione del programma. L'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate nel formato specifico può essere automatico o manuale, con possibilità di impostare l'orario o l'invio in tempo reale. È inoltre generalmente prevista l'integrazione per l'emissione degli scontrini elettronici, uno strumento particolarmente utile per chi gestisce un elevato volume di transazioni sia online che in negozi fisici.

Gli scontrini elettronici creati dal software possono essere inviati via email ai clienti o stampati se connessi ad altri dispositivi. Una funzionalità rilevante dei software gestionali è la tracciabilità dei resi o delle eventuali rettifiche, garantendo dati sempre aggiornati e precisi. Alcuni gestionali possono essere sincronizzati con le principali piattaforme di vendita online, monitorando in tempo reale volumi di vendita, resi e altre informazioni utili per la contabilità mensile o annuale. Con lo stesso software è possibile gestire, archiviare e trasmettere i corrispettivi di più punti vendita, fisici o online, e visualizzare le informazioni inserite, suddivise per giorno, mese e anno.

Tutti i dati caricati sul gestionale sono protetti da sistemi crittografici e archiviati per dieci anni, come previsto dalla legge, con possibilità di backup sul cloud. Rispetto ai registratori telematici, i gestionali si aggiornano automaticamente con l'introduzione di nuove normative e possono essere collegati ad altri programmi di contabilità.

🎯 Se vendi anche in altri paesi UE, la gestione dei corrispettivi non basta: devi considerare anche l’IVA estera e i regimi fiscali applicabili. Per approfondire il quadro completo → Vendere Online in UE nel 2025: IVA OSS e Regole Doganali.

Differenze tra scontrino elettronico e fattura elettronica

Nell'ambito della digitalizzazione e della certificazione delle vendite, il sistema fiscale italiano ha introdotto due strumenti lo scontrino elettronico e la fattura elettronica che pur avendo la stessa finalità, presentano alcune differenze.

🎯 Leggi anche: E-commerce: fattura o scontrino fiscale?

Lo scontrino elettronico è emesso per le transazioni B2C ed è obbligatorio per chi opera nel settore delle vendite al dettaglio, con alcune categorie escluse.

Questo documento fiscale è creato dai registratori di cassa telematici o dai software gestionali e contiene informazioni importanti come la descrizione del prodotto, il nome dell'attività, la data, l'ora e l'importo della transazione. Lo scontrino elettronico viene trasmesso automaticamente al sistema dell'Agenzia delle Entrate e non deve essere stampato e conservato dall'esercente. È obbligatorio solo per la vendita nei negozi fisici, ma può essere emesso per tracciare i corrispettivi degli shop online o se viene richiesto dal consumatore finale.

La fattura elettronica è stata introdotta in Italia prima dello scontrino elettronico ed è obbligatoria per tutte le transazioni tra soggetti titolari di partita IVA (B2B) e per le operazioni verso la Pubblica Amministrazione (B2G). Questo documento fiscale può essere fornito ai privati che lo richiedono ed è obbligatorio emetterlo nel caso di commercio diretto (beni immateriali). Rispetto allo scontrino elettronico, la fattura deve essere compilata con l'ausilio di software gestionali e contenere informazioni precise:

  • dati anagrafici completi di destinatario e mittente;

  • dettaglio dei beni o servizi venduti;

  • importi (prezzo unitario, importo comprensivo di IVA, aliquota IVA, costo totale);

  • partita IVA o codice fiscale (per i consumatori);

  • numero progressivo e data di emissione.

La fattura elettronica deve essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate e non avviene automaticamente come per lo scontrino elettronico; deve essere emessa in formato XML conforme alle specifiche dell'Agenzia e può essere inviata tramite software gestionali, portali online o intermediari abilitati.

L'accettazione della fattura da parte del sistema certifica l'autenticità e la correttezza, rendendo l'operazione più complessa rispetto all'invio dello scontrino tramite registratore di cassa telematico. Un'ultima differenza riguarda l'utilizzo come documento fiscale per i rimborsi: la fattura può essere presentata per la detrazione dell'IVA o come giustificativo di spesa, mentre lo scontrino elettronico non sempre consente di accedere alle detrazioni.

Conclusioni

La normativa fiscale per gli eCommerce è in continua evoluzione per garantire maggiore trasparenza e tracciabilità, ma per il 2025 rimane confermato l'esonero, per gli shop online, dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.

Come specificato, resta invece obbligatorio annotare i corrispettivi nell'apposito registro e utilizzare un registratore telematico (o un software gestionale) in presenza di negozi fisici e digitali.

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