You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

E-commerce: normative e adempimenti fiscali 2019. Quanto sei preparato?

e-commerce normative

Anche tu hai letto le nuove normative e i nuovi adempimenti fiscali che interessano il tuo e commerce a partire da quest’anno ed hai le idee un po’ confuse?

Hai cercato di informarti rispetto ai nuovi adempimenti fiscali che sono stati introdotti e che verranno introdotti, ma ti sei imbattuto in informazioni incomplete e talvolta in contrasto tra loro? 

Allora sei nella stessa situazione di molti nostri clienti. Le continue modifiche, integrazioni e cambiamenti dei decreti che regolano la fiscalità degli e-commerce stanno creando una gran confusione nella testa degli imprenditori online, che, di questi tempi, senza un aiuto di un esperto sarebbero persi! Ma noi nonostante tutto ci abbiamo provato...

L’argomento fiscale in ambito e commerce è parecchio complicato e con le nuove normative sono state modificate parecchi parametri e regolamentazioni.

Abbiamo pensato di scrivere questo articolo per aiutarti ad avere le idee un po’ più chiare sugli aspetti e sugli obblighi fiscali dell’ecommerce che sono stati modificati con l’ultima legge di stabilità 2019 sia per chi volesse aprire un negozio online che per chi ne ha già uno.

Oggi quando si parla di e commerce, chiunque intende perfettamente a che cosa ci si riferisce.

Ma è quando si tocca l’argomento fiscalità, che le idee si confondono. Questa confusione deriva principalmente dal fatto che l’ecommerce è un nuovo modello di business, con moltissime sfaccettature e casi a sé, in rapida e continua espansione che deve ancora essere regolamentato in modo definitivo dalle istituzioni nazionali e internazionali.

🎯Clicca qui se vuoi prima leggere: Obblighi Fiscali per iniziare a Vendere Online

Anche molti commercialisti, esperti di fiscalità, sono impreparati in materia di e commerce.

Un esempio tra tanti: quanti di voi ad oggi hanno avuto problemi di assistenza da parte del proprio commercialista rispetto agli ultimi aggiornamenti sulla fatturazione elettronica per e commerce?

Quando si parla di fiscalità, è opportuno tener conto 3 macro fondamentali:

  • la tipologia di transazione: la fiscalità varia a seconda che l’ e commerce sia diretto, ovvero si tratta della commercializzazione di contenuti digitali (software, file musicali, servizi) oppure indiretto quando si tratta di beni tradizionali (abiti, cosmetici, etc)
  • la tipologia di acquirente: le transazioni sono molto diverse, a seconda che l'acquirente sia un consumatore o un professionista;
  • il paese di destinazione: i termini fiscali variano a seconda che l'acquirente sia residente in Italia, in un altro Stato UE oppure Extra UE.

Data la complessità della materia è importante e fondamentale rivolgersi ad un professionista che saprà guidarvi nella direzione corretta.

Detto ciò con questo articolo cercheremo di fare un po’ di ordine e di rendere i concetti comprensibili anche per i non addetti ai lavori!  

 

E-commerce diretto e E-commerce indiretto

Il commercio elettronico si distingue in ecommerce diretto ed ecommerce indiretto, a seconda delle modalità di consegna del bene o servizio oggetto della compravendita.

Con E-COMMERCE DIRETTO si intende la commercializzazione online di beni e servizi digitali trasmissibili attraverso la rete. Si tratta della cessione di beni virtuali non tangibili o di servizi in modalità elettronica e quindi di acquisti esclusivamente in forma digitale (testi, immagini, banche dati, software,etc). Nell’ ecommerce diretto tutte le fasi della transazione avvengono online, così come tutte le interazioni tra il fornitore di beni o servizi ed il consumatore. In pratica si tratta di un commercio di beni virtuali o servizi online, attraverso processi automatizzati resi possibili con lo sviluppo di nuove tecnologie e dove l’intervento umano è pressoché minimo.

Con E-COMMERCE INDIRETTO invece si intende la vendita di tutti quelli che sono beni materiali, che prevedono una consegna fisica (libri, abiti, cosmetici, etc). Anche qui l’ordine ed eventualmente anche il pagamento vengono effettuati online, ma il bene viene poi recapitato o ritirato fisicamente dall'acquirente. In questo caso le aziende che hanno investito in un ecommerce sfruttano il mondo virtuale per espandere le proprie vendite ed il proprio brand.

Gli effetti della nuova normativa sul commercio elettronico diretto 

L’aggiornamento ed espansione della nuova normativa sul commercio elettronico ha avuto un effetto di SEMPLIFICAZIONE sull’e-commerce diretto: 

  • I proprietari di e-commerce con una soglia di fatturato al di sotto di 10.000 euro, dovranno applicare l’IVA nello Stato membro in cui trovano la propria stabilizzazione. Praticamente il commerciante digitale non si identificherà più nello stato i cui opera, ma potrà riferirsi allo sportello unico del MOSS* (Mini One Stop Shop) che consente ai soggetti passivi di assolvere l’IVA in un unico Stato dell’Unione Europea. 

  • Viene abolito l’obbligo di conservazione della documentazione che precedentemente era stato stabilito a 10 anni, per chi opera in regime MOSS. Ogni Stato membro indicherà il limite temporale di conservazione dei documenti. 

  • Viene abolito anche l’obbligo di fatturazione dei singoli Stati membri. Chi opera in regime MOSS potrà fatturare secondo le regole di un singolo Stato membro. Vengono quindi adottate le regole dello Stato in cui gli operatori passivi sono registrati ai fini del regime MOSS.

  * MOSS (Mini One Stop Shop): il MOSS è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C. In base alle nuove regole europee, infatti, la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo ) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione). Il MOSS, dunque, evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento). In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.

Gli effetti della nuova normativa sul commercio elettronico indiretto 

Per quanto riguarda l’effetto sul commercio elettronico indiretto invece: 

  • Vengono eliminate le soglie previste da ogni Stato dell’Unione Europea, comprese tra i 35.000 e i 100.000 euro/anno. L’abolizione di queste soglie consente ai soggetti che rientrano in questa categoria di aderire al regime MOSS. Se non verrà superata la soglia dei 10.000 euro/anno, i soggetti potranno applicare l’IVA nello Stato membro di origine. 

  • Sono state modificate anche le condizioni di trasporto dei beni. Viene considerato trasporto effettuato per conto del fornitore nel momento in cui il cedente interviene direttamente nel trasporto stesso. 

  • Con la nuova normativa ci saranno semplificazioni per le nuove imprese: se il valore delle vendite internazionali sarà inferiore a 10.000€/anno, le imprese potranno continuare ad applicare l’IVA in vigore nel paese di origine. 

Viene abolita l’esenzione IVA per le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, aventi un valore inferiore a 22 euro. In dogana, le spedizioni aventi un valore inferiore ai 22 euro, saranno esenti solo da dazi e oneri di sdoganamento, ma saranno invece assoggettate al pagamento dell’IVA. Questa modifica sarà utile per adeguare il nostro sistema IVA all'economia digitale mondiale: mentre le imprese appartenenti all'Unione Europea sono obbligate a dichiarare l’IVA in base al valore della merce. Fino ad oggi, le imprese operanti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, beneficiando di limiti ed esenzioni, spesso dichiaravano alla dogana un valore inferiore delle merci, proprio per essere esentati dal versamento dell’IVA.

L’IVA nella normativa fiscale 2019

La normativa vigente applicata agli ecommerce che prevedono una compravendita nei confronti di privati consumatori residenti in un altro paese dell’Unione Europea, impone l’applicazione dell’IVA del paese in cui risiede il consumatore/utilizzatore privato finale.

Questo fa sì che ogni operatore che sia appartenente o meno all'Unione Europea, che ha a che fare con clienti privati nel mercato online europeo, è obbligato a dotarsi di partita IVA in ciascun paese oppure aderire al sistema MOSS (Mini One Stop Shop).

Il MOSS consente alle società di non doversi identificare in tutti gli stati membri in cui risiedono i clienti, ma registrandosi invece presso un’unica autorità, coincidente con quella di propria identificazione fiscale, la quale costituirà il punto di riferimento per tutti gli adempimenti IVA.

Web Tax 2019: che cos'è?

La legge di stabilità 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018) ha completamente rivoluzionato la WEB TAX precedente, istituita nel 2018. Con la Web Tax si indica un’imposta che andrà a colpire i giganti del web, Amazon, Google, che producono reddito in Italia senza pagare le giuste tasse. 

La web tax a differenza dell’imposta sulle transazioni digitali, prevede 3 tipologie di applicazione della nuova tassa: 

  1. Pubblicità mirata online
  2. Fornitura di beni e servizi forniti su piattaforme digitali
  3. Trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un’interfaccia digitale 
La web tax verrà applicata:
  • alle imprese che da o sole o a livello di gruppo raggiungono ricavi superiori a 750 milioni di euro
  • alle imprese che hanno un fatturato da SERVIZI DIGITALI, (fatturato realizzati in Italia) non inferiore a 5,5 milioni di euro

La web tax non si applicherà se i servizi sono resi a soggetti controllati o controllanti dall'impresa. Praticamente riguarderà i servizi digitali resi verso l’esterno. 

Web Tax 2019: come funziona?

Verrà applicata un’imposta del 3% sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati da un soggetto passivo in ogni trimestre. Questo significa che le imprese italiane che risultano essere clienti delle imprese multinazionali del web, dovranno trattenere sulle fatture, l’imposta del 3% sul fatturato e versarla al fisco.

Tale imposta dovrà essere versata entro il mese successivo ad ogni trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare di tutti i servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo di imposta.

Regime forfettario 2019: cosa prevede?

I commercianti online possono usufruire del regime forfettario. Nato nel 2016 ha subito diversi aggiornamenti.

Di seguito riportiamo il regime forfettario stabilito per l’anno 2019: 

  • Imposta ridotta al 5% per le start up
  • Imposta sostitutiva del 15% dal sesto anno di attività
  • Nessuna Irpef, Irap e addizionali
  • Riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti solo per la categoria degli artigiani e commercianti
  • Mancata soggezione agli studi di settore
  • Nessun obbligo di tenere registri IVA obbligatori, ma solo di numerare progressivamente le fatture, certificare i corrispettivi e conservarli
  • Sulle fatture NON andrà addebitata l’IVA
  • Nessuna deduzione analitica di costi e spese (non è possibile scaricare i costi dell’attività)
  • Fatturazione elettronica non obbligatoria

Quali sono i requisiti necessari per poter utilizzare il Regime Forfettario 2019?

Per poter accedere all'utilizzo del regime forfettario è necessario possedere una serie di requisiti imprescindibili

  • Compensi annui dell’attività non superiori a 65.000€ (nuovo limite), valido per tutte le categorie reddituali
  • Lavoratori dipendenti (art, 49 TUIR) e percettori di redditi assimilati (art.50 TUIR), ma non esercitanti attività d’impresa nei confronti di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti, o nei confronti di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli stessi. E’ stata eliminata la condizione che tale reddito non superi i 30.000€ lordi/anno.
  • Per gli individui che hanno iniziato l’attività in regime dei minimi del 2015, è consentito l’accesso al regime forfettario in start up fino al 2019. 

Quali sono le novità del Regime Forfettario 2019? 

La legge di stabilità del 2019 (ancora in approvazione) elimina 2 requisiti che, nell'anno 2018, hanno precluso l’accesso al regime forfettario a molti imprenditori: 

  • Limite massimo di 5.000€ a titolo di spese per lavoratori dipendenti e collaboratori
  • Costo complessivo non superiore a 20.000€ in beni strumentali risultanti alla chiusura di esercizio
  • Limite di reddito da lavoro dipendente e assimilati non superiore a 30.000€ lordi/anno 

Le novità apportate dal Regime Forfettario 2019:

  • Limite reddituale innalzato a 65.000€ per tutte le categorie economiche
  • Le attività raggruppate in Codici Ateco, mantengono le percentuali di redditività già in vigore nel 2018
  • Per i primi 5 anni, chi entrerà in regime forfettario e avrà una soglia di fatturato al di sotto di 120.000€, usufruirà della tassazione agevolata dal 15% al 5% 

Con questo articolo spero di averti aiutato ad avere le idee un po’ più chiare rispetto quanto sta accadendo nel mondo fiscale degli e-commerce.

Il tuo negozio online è in linea con le normative? Se hai dubbi o domande mettiti in contatto con noi! Ti aiuteremo a destreggiarti nel mondo della fiscalità per gli e-commerce! 

Commenti al Blog Post: 4

logo Hostinato

Supportiamo i nostri clienti strutturando piani strategici e operativi per creare e migliorare piattaforme digitali avanzate per vendere online.